Ricerca Avanzata
   Tribunale di Bologna
   Tribunali Emilia-Romagna
   Corte d'Appello di Bologna
   Lo Studio nelle Alte Corti
 
Corte d'Appello di Bologna > Cassa integrazione
Data: 30/10/2003
Giudice: Varriale
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 402/03
Parti: Gondrand SpA / Giorgio U.
CASSA INTEGRAZIONE - SOSPENSIONE UNILATERALE - CRITERI DI SCELTA - DANNO ALLA PROFESSIONALITA'


Un dipendente veniva indotto ad aderire, sottoscrivendo per accettazione, il suo collocamento in cassa integrazione, ma poi sostituito nelle mansioni di responsabile di filiale da un neo-assunto. Secondo la Corte d'Appello di Bologna, come più volte ribadito dalla Corte di cassazione, occorre uno specifico accordo, con l'assenso del lavoratore interessato, per consentire la sospensione del rapporto di lavoro con esonero del datore di lavoro dall'obbligazione retributiva per l'ipotesi della mancata concessione dell'integrazione salariale (cfr. Cass. 13.6.2003 n. 9497; Cass. 22.10.1999 n. 11916; cass. 6.6.1997 n. 5038; Cass. 18.5.1995 n. 5485). E nel caso specifico il lavoratore aderì alla sospensione senza sapere dell'assunzione dell'altro dipendente, e quindi non poteva in alcun modo ritenersi che egli abbia espresso il suo consenso ad una sospensione non retribuita per l'ipotesi della mancata concessione della cig. La possibilità di una sua utilizzazione in azienda era stata vanificata proprio dall'illegittimo comportamento della società, che aveva effettuato un'assunzione proprio per sostituirlo: ed in ciò la Corte ha ravvisato un diritto risarcitorio, in quanto "nell'esercizio del potere di scelta dei lavoratori da sospendere in caso di intervento della cassa integrazione straordinaria, il datore di lavoro è tenuto al rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (cfr. Cass. 5.6.2003 n. 8998; Cass. 23.12.2002 n. 18296; Cass. 9.5.2002 n. 6686; Cass. 20.4.1999 n. 3918; Cass. 10.9.1997 n. 8861)". I giudici dell'appello hanno poi confermato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il danno alla professionalità ed all'immagine professionale, liquidandolo sulla base di un terzo della retribuzione che avrebbe avuto diritto di percepire nel periodo in cui è stato illegittimamente posto in cig: quando il danno alla professionalità risulti certo - afferma la Corte - a fronte del mancato esercizio di determinate mansioni, ben può essere equitativamente liquidato facendo riferimento alla retribuzione (Cass. 7.7.2001 n. 9228; Cass. 14.11.2001 n. 141999; Cass. 20.1.2001 n. 835; Cass. 3.6.1995 n. 6265)